PEC, posta elettronica certificata

La normativa
Ai sensi dell'art. 16, D.L. 29/11/2008 n. 185,convertito in legge 2/2009, le società iscritte al Registro delle Imprese, costituite prima del 29/11/2008 sono tenute a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni dall'entrata in vigore della normativa suddetta, cioè entro il 29/11/2011.

 

La comunicazione e le successive variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

 

Le imprese individuali sono invece esentate da questo obbligo.
Tuttavia sono tenute ad indicare una casella PEC propria o dell'intermediario incaricato dall'impresa nella trasmissione di atti che lo prevedono, come per esempio la Dichiarazione Unica.

La comunicazione

Da comunicare al Registro imprese entro il 29/11/2011

Le modalità

Potete provvedere direttamente o tramite il V.s referente.
Per conoscere tutte le modalità disponibili visitate

il sito della camera di commercio

 

Clicca qui per comunicare la tua Pec alla camera di commercio.

 


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